Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Allegati Verbale n. 2 Comitato di Valutazione (47 kB)Verbale n. 1 Comitato di Valutazione (57 kB)
Allegati Verbale n. 2 del 29.04.2016 (414 kB)Allegato n. 1 “tabella riassuntiva” (184 kB)Allegato n. 2 “dichiarazione docente” (242 kB)
Allegati Principali Compiti Cconsiglio d’istituto (312 kB)
Consiglio d’Istituto Tiziano Pierucci Dirigente Scolastico Baroni Maria Cristina Presidente Pierozzi Miriam Natalini Luca Tasselli Tommaso Lena Giuseppe Todaro Riccardo Vannucchi Fabrizio Innocenti Lorenzo Docenti Ferracane Anna Maria Cauli Luciana »
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di »
L’unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio d’Istituto. Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti dei genitori, dei docenti, del personale ATA »
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Non accetto - maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.