Ultima modifica: 14 Novembre 2025

Collegio Docenti

Il Collegio dei Docenti è responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative che vengono svolte all’interno di un istituto scolastico ed è formato dal Dirigente scolastico e da tutti docenti in servizio.

Si articola in Dipartimenti Disciplinari o Commissioni ovvero “sotto-gruppi” composti da docenti specializzati nella stessa disciplina o appartenenti alla stessa area disciplinare, preposti per prendere decisioni comuni su determinati aspetti importanti della didattica.

La normativa di riferimento è contenuta nel CCNL/2007, ovvero il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, che afferma che per i docenti la partecipazione alle attività funzionali all’insegnamento, deliberate e svolte all’interno degli organi collegiali, è obbligatoria e che un’eventuale assenza deve essere giustificata da motivazioni valide e dimostrabili.

Da chi è composto?

La composizione del collegio dei docenti ribadiamo che, in base a quanto stabilito dall’articolo 7 del testo unico del 1994,  di esso fanno parte  il Dirigente scolastico, in veste di presidente, e tutti i docenti in servizio nell’istituto scolastico, ovvero:

  • docenti di ruolo;
  • supplenti;
  • docenti di sostegno;
  • docenti di religione cattolica.

Cosa fa?

A livello normativo le sue competenze, i suoi ruoli e le sue funzioni sono stabilite dal Decreto Legislativo 297/94, in virtù del quale il Collegio dei Docenti esercita poteri di delibera svolgendo i compiti di:

  • elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa o PTOF;
  • adeguare i programmi d’insegnamento alle esigenze specifiche del territorio e del coordinamento disciplinare;
  • adottare iniziative per il sostegno di alunni svantaggiati;
  • redigere del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
  • suddividere l’anno scolastico in trimestri o quadrimestri per le valutazioni;
  • stabilire l’adozione dei libri di testo;
  • approvare gli accordi con reti di scuole per quanto riguarda gli aspetti didattici;
  • valutare periodicamente l’andamento didattico complessivo;
  • elaborare soluzioni per i casi di scarso rendimento o irregolare comportamento degli alunni;
  • valutare lo stato di attuazione dei progetti per le scuole situate in zone a rischio;
  • identificare e attribuire funzioni strumentali al PTOF.
  • deliberare sulla formazione delle classi, assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni;
  • eleggere il comitato di valutazione dei docenti;
  • deliberare sulla sospensione dei docenti quando si verificano casi di inadempienze rilevanti;
  • stabilire criteri e modalità relativi alle eventuali deroghe al limite di assenze previste.

Chi lo convoca?

convocare il Collegio dei Docenti è il Dirigente Scolastico con una circolare che deve contenere:

  • giorno, ora e luogo della convocazione;
  • dettaglio dell’ordine del giorno;
  • durata prevista.

Inoltre, il CdD può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. È costume in ogni caso dare sempre un preavviso di almeno cinque giorni, a meno di sedute non ordinarie per le quali li preavviso deve essere almeno di 24 ore.

Quando si riunisce?

Di norma il collegio dei docenti si riunisce almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre a seconda di come si è scelto di suddividere l’anno scolastico.

Le riunioni del CdD devono tenersi in orario extrascolastico per non interferire con le lezioni e durante lo svolgimento di esse la funzione di segretario del collegio viene ricoperta dal Preside o da uno dei suoi collaboratori. Per riunirsi e deliberare il Collegio ha bisogno di due elementi fondamentali:

  • Il quorum costitutivo o strutturale
    in quanto la riunione è considerata valida solo in presenza di almeno la metà più uno dei componenti;
  • Il quorum deliberativo o funzionale
    in quanto le deliberazioni per essere adottate devono essere votate a maggioranza assoluta.

Come può avvenire la convocazione?

Secondo il riferimento normativo il Collegio dei Docenti può essere convocato in due modi:

  • tramite convocazione ordinaria;
  • tramite convocazione straordinaria.

Trattandosi di convocazioni di organi collegiali, entrambe le modalità devono essere preavvisate secondo tempi e modalità disciplinate dal regolamento interno della scuola. L’articolo 10 del D.lgds 297/04 conferisce, infatti al Consiglio di Istituto di deliberare autonomamente sulle modalità di convocazione degli organi collegiali.

 

Convocazione ordinaria del Collegio dei docenti: modalità di svolgimento

Per quanto riguarda il dibattito collegiale, anch’esso si articola secondo tempistiche e fasi ben precise:

  1. All’inizio della riunione, il dirigente scolastico in qualità di presidente del collegio comunica le sue proposte in un tempo massimo di 15 minuti;
  2. Ogni relatore illustra la proposta nel tempo massimo di 5 minuti;
  3. Il dirigente coordina un dibattito in cui ogni docente può effettuare brevi interventi di 2 minuti per richieste di chiarimenti, proposte in rettifica o in alternativa, esprimersi in sostegno o rifiuto della proposta;
  4. Il relatore al termine degli interventi ha diritto di replica per un tempo massimo di 3 minuti;

I relatori avranno tempo per ritirare le proprie proposte fino al momento in cui il dirigente scolastico decreterà l’inizio delle procedure per metterle ai voti chiedendo ai presenti di esprimere prima i voti favorevoli, poi quelli contrari e infine gli astenuti. Tutti questi passaggi descritti devono svolgersi in un arco di tempo della durata di 4 ore, nel caso allo scadere di esse il punto all’ordine del giorno non fosse ancora esaurito, il collegio può decidere se continuare con la riunione o di aggiornarsi per alla prossima data. Si procederà quindi con la redazione di un verbale sintetico che verrà affisso per 3 giorni in sala docenti.

Convocazione straordinaria del Collegio dei Docenti: Modalità di Svolgimento

In caso di urgenze improvvise il dirigente può decidere di convocare il collegio dei docenti straordinario, con un preavviso non inferiore alle 24 ore. Le proposte correlate all’ordine del giorno in quel caso saranno di tipo informativo e i docenti avranno l’opportunità di presentare tutte le proposte che riterranno necessarie durante il dibattito collegiale.

Verbalizzazione delle sedute del Collegio Docenti

A occuparsi di documentare e verbalizzare le delibere è uno dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico. La verbalizzazione, il cui obiettivo è quello di permettere a chi non era presente di comprendere il senso e l’iter delle decisioni, è poi firmata dal segretario e dal presidente del Collegio Docenti.

Inoltre, dal momento che il verbale dovrà essere approvato non più tardi della riunione successiva, il primo punto all’ordine del giorno dovrebbe prevedere proprio la sua approvazione.

La ragione dietro a una verbalizzazione completa, chiara e accurata è quella di non lasciare alcuno spazio alle ambiguità e alle interpretazioni personali. In questo modo sarà anche possibile evitare possibili contenziosi successivi.

Si nota quindi che le delibere assunte dal Collegio dei Docenti:

  • hanno validità a partire dal momento dell’approvazione, e nel caso non rechino una scadenza fino a nuova delibera che le integra, modifica o elimina;
  • non dipendono dall’approvazione del verbale, che può anche svolgersi successivamente alla seduta.

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