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Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d'Istituto è il massimo organo collegiale della scuola italiana ed è responsabile delle decisioni amministrative, economiche e organizzative.

Cosa fa

Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.

  • Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)
  • Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
  • Adotta il Regolamento di Istituto
  • Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
  • Delibera il calendario scolastico.
  • Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
  • Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
  • Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
  • Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.
  • Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.

Il presidente del CdI

Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio. La figura di presidente del Consiglio d’Istituto è impersonata da uno dei suoi membri tra i rappresentanti dei genitori, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive).

Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.

Decadenza dalle cariche

Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

Gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio o che a qualsiasi titolo non siano più iscritti nella scuola.

I Genitori di alunni per i casi indicati sopra. Rimangono in carica nell’eventualità vi sia l’iscrizione di un altro figlio per l’anno scolastico successivo.

Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce la normativa nell’art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994.

Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità

Tutto il personale sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale e disciplinare o che si trovi sospeso in attesa di un procedimento.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

I docente che, con incarico di presidenza, sostituisce il Dirigente negli organi collegiali.

Documenti

Organizzazione e contatti

Dipende da

Contatti